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Counseling Day 2023


  Statuto

Statuto in vigore
Lo Statuto attualmente in vigore è stato registrato a Firenze il 03/02/2022 (numero 3930, repertorio n. 7898, raccolta n. 6232) dal Notaio Marco Casini, a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea straordinaria dei soci di AssoCounseling svoltasi a Firenze in data 01/02/2022.

Versioni precedenti
Statuto registrato il 23/12/2016 (numero 20186, repertorio n. 4668, raccolta n. 3575) registrato dal Notaio Marco Casini (approvato dall'Assemblea dei soci in data 19/12/2016).

Statuto registrato il 03/04/2015 (numero 13269, serie IT, repertorio n. 88916, raccolta n. 28619) registrato dal Notaio Valerio Chianese (approvato dall'Assemblea dei soci in data 28/03/2015).

Statuto registrato il 08/04/2014 (numero 6007, serie IT, repertorio n. 24863, raccolta n. 8646) registrato dal Notaio Vincenzo Persiani (approvato dall'Assemblea dei soci in data 06/04/2014).

Statuto registrato il 03/08/2009 (numero 1828, repertorio n. 430 e n. 468, raccolta n. 309) registrato dal Notaio Marco Casini (approvato dai soci fondatore in data 08/07/2009).


STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1
(Denominazione, ambiti della rappresentanza, sede e durata)

1. E' costituita senza scopo di lucro una libera associazione a carattere professionale denominata “AssoCounseling”.
2. AssoCounseling rappresenta le counselor e i counselor professionisti che operano nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, nonché tutti coloro che utilizzano le abilità di counseling nello svolgimento della propria attività.
3. AssoCounseling ha sede legale nel Comune di Firenze in via Giotto n. 3 e potrà istituire sedi secondarie nell’ambito del territorio nazionale.
4. AssoCounseling ha durata illimitata.

Art. 2
(Principi, scopi e attività)

1. AssoCounseling è un’associazione apartitica e aconfessionale che fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia.
2. AssoCounseling rispetta il pluralismo delle opinioni e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali e sociali quali il genere, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’età, la religione, le disabilità e l’etnia.
3. AssoCounseling promuove le pari opportunità nello spirito degli articoli 37 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.
4. AssoCounseling promuove a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini in tutti i suoi organi, elettivi e consultivi, monocratici e collegiali.
5. AssoCounseling utilizza in tutti i suoi documenti scritti un linguaggio inclusivo libero da parole, frasi o toni che riflettano opinioni pregiudizievoli e/o stereotipate. Il presente Statuto è stato redatto utilizzando una scrittura che fosse la più inclusiva possibile, contemperata con le esigenze altrettanto fondamentali di chiarezza e leggibilità.
6. AssoCounseling ha per scopi:
a) la tutela, la rappresentanza e la valorizzazione degli interessi delle associate e degli associati nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, comunitarie e internazionali;
b) la tutela delle utenti e degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
c) la valorizzazione delle competenze delle associate e degli associati;
d) la definizione di standard formativi e professionali condivisi in ingresso e in itinere per le proprie associate e per i propri associati;
e) la promozione della professione di counselor a favore di una cultura del benessere complessivo della persona in accordo con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
f) la promozione del counseling come disciplina dotata di propria specificità metodologica e professionale, nel rispetto delle leggi vigenti, che richiede come elementi costitutivi, al di là delle peculiarità dei diversi approcci, un lavoro approfondito sulla persona del professionista counselor, una formazione specifica teorica e pratica, un controllo e una supervisione della pratica professionale e un impegno deontologico.
7. In vista di tali scopi AssoCounseling è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
a) definire il profilo professionale di counselor per le proprie associate e per i propri associati;
b) definire gli standard formativi che consentono l’accesso all’associazione;
c) realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’associazione;
d) rilasciare alle socie e ai soci professionisti un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4;
e) riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard definiti alla lettera b) del presente comma;
f) definire per le professioniste e per i professionisti associati l’obbligo di un aggiornamento permanente e costante nonché prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo;
g) definire per le professioniste e per i professionisti associati un codice di condotta e vigilare sull’osservanza di tale codice il quale deve prevedere sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
h) promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli standard professionali nel counseling in armonia con la legislazione vigente e con le politiche che in questo ambito professionale si svilupperanno;
i) promuovere elevati standard di formazione e aggiornamento;
l) promuovere e sostenere la costituzione e la crescita di comunità di pratica, gruppi di lavoro interni all’associazione su ambiti di applicazione del counseling;
m) promuovere la realizzazione a livello nazionale e internazionale di congressi, convegni, giornate di studio, simposi, seminari e altre attività analoghe inerenti al counseling, alla formazione, alla ricerca e alla valorizzazione dell’attività professionale di counseling;
n) rendere disponibili informazioni e documentazione promuovendo iniziative utili a favorire l’adeguamento normativo a livello nazionale e locale, nonché iniziative di sostegno alla professione in ambito fiscale, previdenziale e assicurativo;
o) sostenere l’incremento delle prestazioni di counseling nelle istituzioni pubbliche e nelle realtà private e favorire la promozione di questi servizi in tutte le realtà che si interessano al benessere della persona;
p) sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel settore, anche in collaborazione con altri enti e organismi, promuovendo il reperimento e l’istituzione di fondi destinati a tale fine;
q) promuovere scambi culturali e scientifici con altre organizzazioni nazionali e internazionali competenti nel counseling e nelle discipline affini;
r) promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i diversi orientamenti nel counseling nonché la creazione e la condivisione di un patrimonio culturale comune, pur nella tutela delle specificità dei diversi orientamenti;
s) favorire il raccordo con le realtà associative che esprimono i diversi approcci più accreditati nel counseling sia a livello nazionale che internazionale e promuovere commissioni di studio per vagliare l’opportunità di un ampliamento a nuovi approcci nella disciplina, metodologicamente e tecnicamente validati;
t) curare l’avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell’aggiornamento e della qualità professionale delle socie e dei soci;
u) sostenere una corretta informazione sul counseling alla cittadinanza attraverso interventi divulgativi;
v) avviare e consolidare collegamenti funzionali con sindacati, associazioni professionali e altri organismi;
z) contribuire al riconoscimento della figura professionale del counselor e alla spendibilità del titolo professionale a livello comunitario;
aa) promuovere la pubblicazione di libri, atti congressuali e riviste scientifiche inerenti al counseling e alle scienze affini raccordandosi organicamente con iniziative pubblicistiche a livello nazionale ed internazionale;
bb) interloquire con gli enti e gli organismi di certificazione delle competenze al fine di costruire un sistema di valutazione condiviso;
cc) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di autorità pubbliche.

TITOLO II
SOCIE E SOCI

Art. 3
(Requisiti di appartenenza)

1. Coloro che abbiano conseguito idonea formazione, siano in possesso di idonei titoli nonché soddisfino i requisiti richiesti, così come definiti da specifici regolamenti interni, hanno titolo per aderire ad AssoCounseling.
2. Tutte le socie e tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri e sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico e dei regolamenti interni.
3. L’esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi di cui agli artt. 24, comma 1, lettera a) e 25, comma 2 e comma 3 del presente Statuto.

Art. 4
(Modalità di ammissione)

1. Le domande di ammissione devono essere indirizzate all’associazione secondo le modalità previste dai regolamenti interni.
2. L’ammissione delle nuove socie e dei nuovi soci avviene per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale.
3. L’adesione ad AssoCounseling ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda.

Art. 5
(Obblighi)

1. Le socie e i soci di AssoCounseling sono tenuti all’accettazione e all’osservanza di quanto contenuto nel presente Statuto, nel Codice deontologico e nei regolamenti interni.
2. L’adesione ad AssoCounseling comporta altresì l’obbligo:
a) di attenersi e uniformarsi ai regolamenti, alle deliberazioni, alle direttive e alle linee guida adottate e promosse dall’associazione;
b) di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione delle questioni professionali di comune interesse;
c) di promuovere AssoCounseling, i suoi scopi e le sue attività nei diversi contesti professionali e sociali;
d) di promuovere il counseling e la cultura del counseling nei diversi contesti professionali e sociali;
e) di favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6
(Cessazione del rapporto associativo)

1. La qualifica di socia e di socio può venire meno:
a) in caso di dimissioni volontarie;
b) in caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali si era stati ammessi;
c) in caso di morosità nel pagamento della quota sociale;
d) in caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all’esercizio della professione;
e) per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale su proposta della Commissione Deontologica.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7
(Organi dell'associazione)

1. Gli organi di AssoCounseling sono:
a) Assemblea;
b) Consiglio di Presidenza Nazionale;
c) Presidente;
d) Commissione Deontologica;
e) Collegio dei Revisori dei Conti;
f) Direttore/Direttrice Generale;
g) Comitato Scientifico;
h) Coordinamenti territoriali.

Art. 8
(Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo di governo supremo di AssoCounseling ed è costituita da tutte le socie e da tutti i soci.
2. Ogni socio è titolare di un voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio, che non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 9
(Competenze dell'Assemblea)

1. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
a) determina gli indirizzi di carattere generale dell’azione di AssoCounseling;
b) delibera in merito alla relazione sull’attività svolta;
c) delibera sul bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
d) delibera sul bilancio preventivo per l’anno successivo;
e) elegge con votazione a scrutinio segreto tutte le cariche elettive: il Consiglio di Presidenza Nazionale, la Commissione Deontologica e il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) delibera su mozioni, interpellanze o interrogazioni e su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria.
3. L’Assemblea straordinaria:
a) approva le modifiche statutarie;
b) si esprime in merito a incorporazioni, fusioni, scissioni dell’associazione con altre strutture analoghe nel rispetto delle vigenti normative;
c) delibera sullo scioglimento di AssoCounseling, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale nel rispetto delle vigenti normative;
d) delibera su ogni altro argomento purché inserito nell’ordine del giorno.

Art. 10
(Assemblea ordinaria e straordinaria, convocazioni)

1. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal/dalla Presidente almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile. Il/la Presidente convoca inoltre l’Assemblea ordinaria quando il Consiglio di Presidenza Nazionale o almeno un terzo dei soci ne facciano motivata richiesta scritta, la quale deve contenere gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Il/la Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il/la Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio di Presidenza Nazionale o almeno un terzo dei soci ne facciano motivata richiesta scritta, la quale deve contenere gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il/la Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda.
3. In caso di inerzia del/della Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria il/la Presidente della Commissione Deontologica.
4. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica inviata alle socie e ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione nonché tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’associazione. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere inviata fino a 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
6. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche integralmente, con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità della stessa non è necessario che Presidente e Segretario dell’Assemblea si trovino nello stesso luogo.

Art. 11
(Validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e relative deliberazioni)

1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno delle socie e dei soci;
b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero delle socie e dei soci rappresentati.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno delle socie e dei soci presenti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
3. L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente di AssoCounseling e, in caso di sua assenza o impedimento, da una socia o da un socio all’uopo nominato dall’Assemblea. L’Assemblea inoltre nomina il/la Segretario. Nelle Assemblee indette per le elezioni devono essere nominati almeno 3 (tre) scrutatori, nel rispetto dell’alternanza di genere. Nelle Assemblee indette per le modifiche statutarie o per lo scioglimento di AssoCounseling, il/la Presidente è assistito da un Notaio, che assume le funzioni di Segretario.
4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal/dalla Presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa non decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dalla normativa vigente.

Art. 12
(Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è costituito da 5 (cinque) a 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale resta in carica 4 (quattro) anni.
3. Coloro che compongono il Consiglio di Presidenza Nazionale dopo il primo mandato sono rieleggibili per un massimo di altri 2 (due) mandati anche non consecutivi.
4. Il Consiglio di Presidenza Nazionale nella prima riunione di insediamento presieduta dal componente più anziano nomina al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.
5. Qualora un componente del Consiglio di Presidenza Nazionale venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente scelto tra le socie e i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea entro 30 (trenta) giorni.
6. Qualora un componente dimissionario del Consiglio di Presidenza Nazionale ricopra la carica di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere, la stessa viene riassegnata dal Consiglio di Presidenza Nazionale alla prima riunione utile.
7. Nel caso in cui la carica da riassegnare sia quella di Presidente, la nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni.

Art. 13
(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è l’organo di politica professionale dell’associazione, elabora i pareri dell’Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale in particolare:
a) promuove e attua le attività di AssoCounseling in conformità alle decisioni dell’Assemblea;
b) formula le direttive per l’ordinato svolgersi dei rapporti associativi;
c) approva la relazione annuale sull’attività svolta da AssoCounseling predisposta dal/dalla Presidente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal/dalla Tesoriere di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti da sottoporre all’Assemblea;
d) delibera, su proposta del/della Tesoriere, criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi;
e) delibera i regolamenti, ivi compresi quelli di esecuzione dello Statuto e le linee guida;
f) può richiedere la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l’ordine del giorno;
g) nomina coloro che rappresenteranno AssoCounseling in seno ad altre associazioni, federazioni, enti, organismi, coordinamenti, comitati, formali o informali, di cui AssoCounseling farà parte;
h) istituisce le commissioni di lavoro, permanenti e non, in seno ad AssoCounseling;
i) nomina i Coordinatori del Comitato Scientifico e ratifica le nomine dei suoi componenti;
l) nomina il/la Direttore/Direttrice Generale i Coordinatori territoriali;
m) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove e attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita di AssoCounseling.
3. Il Consiglio di Presidenza Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti e potrà altresì affidare incarichi a soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

Art. 14
(Riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato almeno 3 (tre) volte all’anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione è effettuata dal/dalla Presidente o in caso di sua inerzia dal/dalla Presidente della Commissione Deontologica, per mezzo di posta elettronica spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio di Presidenza Nazionale è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti.
3. Il Consiglio di Presidenza Nazionale può svolgersi, anche integralmente, con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità dello stesso non è necessario che il/la Presidente e il/la Segretario si trovino nello stesso luogo.
4. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, presieduto dal/la Presidente, è validamente costituito:
a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
5. Ogni componente del Consiglio di Presidenza Nazionale esprime 1 (uno) voto.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
7. Le modalità di votazione sono stabilite dal/dalla Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dalla normativa vigente.
8. È ammessa la delega a un altro componente e ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
9. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale su invito del/della Presidente, con voto consultivo, anche persone estranee al Consiglio stesso.
10. Il/la Direttore/Direttrice Generale è invitato/a permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Art. 15
(Presidente)

Il/la Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza Nazionale;
b) convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
d) provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza Nazionale;
e) provvede al coordinamento delle attività dell’associazione;
f) sovrintende all’amministrazione ordinaria dell’associazione;
g) predispone la relazione annuale sull’attività svolta;
h) può conferire deleghe per il compimento di atti singoli nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;
i) previa deliberazione del Consiglio di Presidenza Nazionale può rilasciare procura a terzi per il compimento di atti continuativi nell’ambito dell’ordinaria amministrazione nell’interesse dell’associazione.

Art. 16
(Vicepresidente)

Il/la Vicepresidente coadiuva il/la Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’associazione e opera con sua delega nell’ambito delle responsabilità a lui/lei affidate.

Art. 17
(Tesoriere)

Il/la Tesoriere predispone, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio di Presidenza Nazionale. Verifica e controlla l’attuazione delle delibere in materia di spesa.

Art. 18
(Segretario)

Il/la Segretario predispone i verbali del Consiglio di Presidenza Nazionale e coadiuva il/la Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell’ordinaria amministrazione dell’associazione.

Art. 19
(Commissione Deontologica)

1. La Commissione Deontologica è composta da 5 (cinque) membri nominati dall’Assemblea, resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti dopo il primo mandato sono rieleggibili per un massimo di altri 2 (due) mandati anche non consecutivi. La Commissione Deontologica nomina tra i propri membri il/la Presidente.
2. Qualora un componente della Commissione Deontologica venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente scelto tra le socie e i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea entro 30 (trenta) giorni.
3. La Commissione Deontologica esercita le funzioni a essa attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
4. Sono deferite alla Commissione Deontologica le controversie sull’interpretazione e l’applicazione dello Statuto, del Codice deontologico, dei regolamenti interni, delle delibere e delle linee guida.
5. Sono inoltre deferite alla Commissione Deontologica, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute risolvere bonariamente.
6. La Commissione Deontologica si pronuncia su tutti i casi sottoposti dal Consiglio di Presidenza Nazionale, di iniziativa propria o su richiesta di una componente del sistema associativo o ancora su richiesta di un soggetto esterno all’associazione.
7. La Commissione Deontologica delibera a maggioranza dei suoi componenti.
8. Le decisioni della Commissione Deontologica sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie, del Codice deontologico nonché dei criteri di deontologia associativa; nei casi di controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione della Commissione stessa, decisioni ex aequo et bono.
9. La Commissione Deontologica relaziona all’Assemblea sulle questioni di propria competenza e i suoi componenti partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale, su invito del/della Presidente, con voto consultivo.

Art. 20
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dalla Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il/la Presidente.
2. Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a mancare in corso di esercizio per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, i restanti membri in carica provvedono alla cooptazione di un nuovo componente scelto tra i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea entro 30 (trenta) giorni.
3. Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’associazione.
4. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale, su invito del/della Presidente, con voto consultivo.

Art. 21
(Direttore/Direttrice Generale)

1. Il/la Direttore/Direttrice Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza Nazionale ed è la figura alla quale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Presidenza Nazionale, la complessiva gestione e organizzazione di AssoCounseling, dei suoi servizi, delle risorse economiche, strumentali e del personale.
2. In particolare:
a) coadiuva il/la Presidente nell’esecuzione delle attività dell’associazione, è responsabile del funzionamento della struttura e sovraintende a tutti gli uffici e servizi provvedendo al loro buon andamento;
b) esercita, su delega del/della Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria dell’associazione;
c) è invitato/a permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale con voto consultivo;
d) può rappresentare, su incarico del/della Presidente, l’associazione nei rapporti esterni;
e) coadiuva il/la Presidente nell’adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni e ai licenziamenti, nonché all’adozione di provvedimenti disciplinari d’urgenza nei confronti del personale stesso;
f) può essere delegato/a dal Consiglio di Presidenza Nazionale ai pagamenti e a intrattenere i rapporti bancari.
3. Deve possedere i seguenti requisiti:
a) possesso di laurea magistrale;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle associazioni professionali o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
c) una formazione in counseling e una conoscenza specifica del settore;
d) eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Art. 22
(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Presidenza Nazionale e rappresenta l’interfaccia dell’associazione nei confronti del mondo scientifico e accademico.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta l’anno.
3. Il Comitato Scientifico ha il compito:
a) di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri componenti ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’associazione;
b) di rispondere a quesiti specifici che possono essere posti dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
c) di coadiuvare il Consiglio di Presidenza Nazionale nella individuazione delle iniziative utili alla formazione dei soci;
d) di coadiuvare il Consiglio di Presidenza Nazionale nella progettazione di iniziative divulgative.
4. Il Comitato Scientifico è presieduto da un massimo di 2 (due) Coordinatori nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale nel rispetto dell’alternanza di genere. Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina i Coordinatori provvedono a segnalare al Consiglio di Presidenza Nazionale i nominativi dei componenti individuati quali membri del Comitato. Il Consiglio di Presidenza Nazionale può non approvare i nominativi proposti senza alcuna motivazione.
5. Possono far parte del Comitato Scientifico tutte le socie e tutti i soci di AssoCounseling nonché soggetti esterni all’associazione, purché abbiano riconosciuti meriti nel campo del counseling.
6. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.
7. I Coordinatori del Comitato Scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale, su invito del/della Presidente, con voto consultivo.

Art. 23
(Coordinamenti territoriali)

1. I Coordinamenti territoriali sono articolati su base regionale o zonale e sono presieduti da uno o più Coordinatori fino a un massimo di 3 (tre), nel rispetto dell’alternanza di genere.
2. Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
3. I Coordinatori territoriali sono nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
4. La loro funzione è quella di:
a) collaborare con il Consiglio di Presidenza Nazionale nella gestione dei rapporti con le socie e i soci nei territori di riferimento;
b) contribuire alla promozione e alla diffusione del counseling sui territori di riferimento;
c) rappresentare le istanze delle socie e dei soci del proprio territorio presso il Consiglio di Presidenza Nazionale.
5. I Coordinatori territoriali partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale, su invito del/della Presidente, con voto consultivo.

TITOLO IV
MEZZI FINANZIARI E DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24 (Patrimonio, entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituiti da:
a) quote associative annue;
b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in favore di AssoCounseling, siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;
c) eventuali contributi statali;
d) contributi straordinari delle socie e dei soci;
e) proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per ricerche, diritti d’autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell’attività di counseling professionale;
f) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
g) beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
h) contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
i) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
2. Le uscite dell’associazione sono costituite da:
a) uscite per la gestione annuale dell’esercizio;
b) uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte a incrementare lo stato patrimoniale dell’associazione.

Art. 25 (Esercizio finanziario)

1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni associata e ogni associato deve pagare una quota associativa annuale in un’unica soluzione entro il mese di marzo dell’anno sociale di riferimento in caso di rinnovo, in qualunque giorno dell’anno sociale di riferimento in caso di prima iscrizione. La quota associativa annuale è dovuta per tutto l’anno solare in corso a prescindere da quando il socio si iscrive.
3. Il Consiglio di Presidenza Nazionale stabilisce l’ammontare e le modalità di versamento della quota sociale entro il 30 settembre dell’anno precedente.
4. Il Consiglio di Presidenza Nazionale determina le modalità per l’erogazione delle spese, per gli investimenti e in genere per la gestione economico-finanziaria dell’associazione.

Art. 26 (Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno solare, sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell’Assemblea insieme con la relazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere preventivamente sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e devono essere comunicati alle socie e ai i soci almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea.

Art. 27 (Disposizioni fiscali)

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Art. 28 (Scioglimento)

Lo scioglimento di AssoCounseling deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie e dei soci. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Disposizioni finali)

Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l’emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Art. 30 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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