Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è giovedì 28 marzo 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Perché è necessario riconoscere le associazioni e non le professioniL’obiettivo strategico di oggi è condividere alcune riflessioni sul perché sia fondamentale, nella normazione di un sistema associativo equilibrato e sinergico con il sistema ordinistico, riconoscere le associazioni e non le professioni sottostanti.

Prima di approfondire il ragionamento mi sembra necessaria una premessa di metodo. È importante, nella costruzione del cammino verso il sistema duale, trovare un linguaggio condiviso con tutti i diversi soggetti del sistema professionale (ordini compresi), con le Istituzioni e, soprattutto, con il sistema che poi ci deve leggere e capire: il sistema della domanda, il mercato.

Per far tutto questo dobbiamo fare un passo importante: uscire dalle posizioni ideologiche, dal linguaggio per iniziati e dalle prigioni mentali in cui siamo e che purtroppo vengono da lontano. Lo affermo con assertività voluta: siamo tutti figli della grande madre ordine, siamo tutti figli di un sistema consolidatosi nel corso di quasi un secolo. È quindi difficile pensare al nuovo, pensare all’innovazione. È facile infatti parlare di sistema duale, di sistema associativo, ma cosa vuol dire? Quali azioni o realizzazioni concrete sottendono queste parole? Ed è per questo che in questa riflessione tenterò di focalizzare alcuni passaggi fondamentali dove ad una domanda semplice si prova a dare una risposta semplice da condividere tutti quanti insieme.

La prima domanda semplice che ci dobbiamo porre è: perché dobbiamo riformare il sistema in vigore? In questo ambito, credo che un primo importante ragionamento di buon senso da condividere sia il seguente: se è vero che dal 1982 (prima commissione di riforma governativa: cd. Commissione Perticone) si lavora per la riforma delle professioni, il primo dato che andiamo a consolidare è che il nostro sistema professionale è da molti anni in crisi, non funziona più per come è stato progettato. Dobbiamo quindi individuare quali sono le ragioni di questa crisi e cercare di non ricadere negli errori del passato ed assieme di aumentare i livelli di tutela del cittadino/consumatore/utente/cliente perché l’unico motivo per cui il mercato delle professioni non viene lasciato esclusivamente alla legge della domanda e dell’offerta è la sola tutela del cliente/consumatore. Se così non fosse, basterebbero le sole leggi di mercato come su tanti altri segmenti di beni e servizi.

Il secondo grande motivo per cui dobbiamo riformare è che dobbiamo aumentare la capacità competitiva, concorrenziale e di equità del nostro sistema professionale. In realtà in questo momento una delle più grandi ragioni di sofferenza è che il nostro sistema è poco concorrenziale, poco competitivo rispetto agli altri e soprattutto meno equo. Lo afferma anche una recentissima indagine dell’Antitrust sull’applicazione agli ordini professionali delle cd. “lenzuolate Bersani”.

Perché non siamo competitivi e concorrenziali? Perché il nostro è un sistema di regolamentazione professionale pensato più di cento anni fa quando i professionisti erano una parte assolutamente marginale del nostro sistema economico e quando le dinamiche di cambiamento delle professioni e dell’economia erano molto più lente. Adesso viviamo in un’altra fase dove la conoscenza è diventata il fattore produttivo dominante e dove il cambiamento è rapidissimo. Professioni nascono, vivono, muoiono tutti i giorni. Nell’era del capitalismo intellettuale quello che conta è il valore dello scambio della conoscenza e, dunque, è importante trovare una regolamentazione di equilibrio che ci consenta di tutelare l’utente, ma anche di competere, diffondendo sempre più la conoscenza: per vincere la guerra dei talenti e dei saperi è diventato conveniente per tutti investire nei processi di apprendimento.

Mentre, nella fase precedente, la formazione era considerata un costo, ora è finalmente diventata un investimento di lungo periodo. Il passato remoto è Henry Ford che si chiedeva: “Perché quando cerco un paio di braccia, ci trovo sempre un cervello attaccato?”. Il presente è Jacques Attali che ha recentemente affermato: “Da sempre i profitti provengono dallo sfruttamento delle risorse scarse. Nell’economia delle reti ci troviamo di fronte ad una rivoluzione profonda generata da una diversa tipologia di scarsità: quella di reputazione, di attenzione e di conoscenza”. Che grande trasformazione e che profondo cambiamento!

È chiaro e condiviso ormai il motivo per cui dobbiamo riformare. Ma perché riconoscere le associazioni e non le professioni sottostanti? A questo proposito è utile riprendere un concetto espresso in precedenza. L’economia della conoscenza e la conseguente svolta terziaria del capitalismo hanno determinato l’affiorare, a partire dalla fine degli anni ’80, di professioni nuove o emergenti che presentano sia i requisiti dell’intellettualità e della professionalità dei settori più tradizionali, sia peculiarità innovative proprie ed esclusive. Le associazioni professionali, raggruppando gli operatori di tali attività, recepiscono i nuovi modelli di organizzazione del lavoro professionale e tendono alla tutela degli interessi dell’utenza attraverso forme di autoregolazione, di attestazione delle competenze e di diffusione dei criteri di qualità presso i soggetti terzi.

Ma la vita e i processi economico-competitivi delle associazioni sono in gran parte dipendenti dalla normativa che le regola. Ai processi di professionalizzazione associativa delle attività avrebbe dovuto corrispondere l’acquisizione di una maggiore visibilità sul piano economico e sociale generata dallo svolgimento di una fondamentale funzione di garanzia dei requisiti professionali degli iscritti nei confronti dei clienti/consumatori. Eppure tale meccanismo di accreditamento è la base della regolamentazione professionale in tutti i sistemi di origine anglosassone (UK e USA), nei sistemi misti autorizzatorio/accreditatorio (ordinistico/associativo) dell’Europa continentale e soprattutto nel modello prefigurato a livello comunitario dalla Direttiva Qualifiche (35/06).

D’altra parte, il riconoscimento giuridico di un sistema associativo è la logica conseguenza del fatto che non tutte le attività professionali devono essere considerate e regolamentate in maniera, per così dire, “omogenea”. I processi di diversificazione e specializzazione che caratterizzano tutte le professioni intellettuali e, comunque, la deriva rapidissima di cambiamento che le caratterizza ormai in modo costante, genera la necessità di regolare in maniera diversa attività che svolgono ruoli sociali ed economici profondamente diversi.

Tale considerazione è tanto più evidente se si prova anche semplicemente a riflettere sull’evoluzione storica di alcune professioni, ordinistiche e non. Bisogna chiedersi come sia possibile assimilare e regolamentare in modo uniforme e costante nel tempo l’insieme delle attività facenti parte di professioni quali, ad esempio, l’ingegnere, il revisore ufficiale dei conti, l’agente di cambio, il medico, l’enologo, il promotore finanziario, il designer, il consulente d’investimenti, il perito agrario o industriale, l’informatico, il notaio, il pubblicitario, il biotecnologo, il giornalista, tanto per fare solo alcuni esempi. Ad esempio, dal 1982 ad oggi, alcune di queste professioni sono morte (agente di cambio, revisore ufficiale dei conti); altre sono vive e brillano sul mercato ma le singole attività di cui si compongono si sono profondamente modificate nel tempo (enologo, pubblicitario); per alcune l’innovazione tecnologica ha mutato le modalità di svolgimento (giornalista, designer, notaio); per altre, la ricerca e la tecnologia hanno dato luogo a processi di diversificazione e specializzazione innovativa (medico, ingegnere); alcune sono sul viale del tramonto in termini di domanda (periti agrari e industriali), altre ancora sono professioni completamente nuove o in forte espansione perché figlie dell’innovazione tecnologica, legislativa o di mercato (informatico, consulente d’investimenti, biotecnologo, operatore shiatsu). E si tratta solo di pochissime attività: esempi che potrebbero essere replicati e arricchiti con molte altre professioni.

Ed è proprio questo il primo principale motivo per cui, nel contesto del sistema duale, il meccanismo di costruzione del sistema associativo deve essere fondato sul riconoscimento prioritario delle associazioni e non delle professioni sottostanti. Riconoscere le professioni e, solo in seguito i soggetti esponenziali che insistono su un determinato segmento, significa rendere statico e rigido il segmento stesso. La necessità strategica di un sistema di regolazione professionale che voglia avere un orizzonte temporale di stabilità è infatti quella di non cristallizzare una situazione esistente ad una determinata data, rendendo statico un processo evolutivo che, giorno dopo giorno, deve invece essere in grado di offrire al cliente/consumatore un valido ed attuale punto di riferimento qualitativo nella scelta del professionista.

In questo ambito, la stratificazione competenziale e procedurale di un’attività professionale, qualunque essa sia, non può resistere alle tempeste dinamiche generate dall’economia della conoscenza ed ai processi di maturazione e saturazione del settore di mercato a cui fa riferimento: come dice qualche acuto commentatore economico, nella knowledge economy o si è veloci o si è morti. E, per converso, una volta identificate le caratteristiche di un determinato profilo professionale (una professione), è relativamente indifferente scegliere il “nomen iuris” del relativo soggetto esponenziale: che si chiami ordine o associazione è esattamente la stessa cosa. In Spagna, ad esempio, gli ordini professionali sono stati trasformati in associazioni private anche se il nome è rimasto lo stesso che i singoli organismi avevano in precedenza. Quello che conta non è la forma, ma l’architettura sostanziale.

Ma riprogettare strategicamente e normativamente un sistema di regolazione professionale per adeguarlo ai cambiamenti intervenuti e, soprattutto, per renderlo flessibile e adattivo rispetto a eventuali, ulteriori cambiamenti futuri è un obiettivo complesso. In ogni caso, la necessità di riforma e di riconoscimento delle associazioni professionali è generata dal fatto che oggi è in discussione la stessa natura “protetta” delle professioni e la sua sistemazione concettuale. Tale sistemazione che sorregge l’impianto normativo delle nostre professioni è in gravissima crisi.

Riassumendo, tre sono le principali ragioni “di sistema” di questa crisi.

Il primo fattore critico, il più importante, è proprio la staticità. La necessità di dover fotografare in un determinato momento storico le competenze, il titolo di studio e le attività afferenti ad una determinata professione (individuando, qualora sia necessario, anche le riserve di attività) rende statici tutti i succitati elementi e non consente assolutamente alla professione di adattarsi a quel processo rapidissimo di cambiamento generato dall’economia della conoscenza.

Il secondo grande fattore critico è la non uniformità, ossia la mancata rispondenza dell'intensità della regolazione alle reali imperfezioni del mercato. Il problema dell'incertezza della qualità della prestazione e della tutela del cliente/consumatore (che rappresenta la motivazione più profonda della regolamentazione) non è infatti più grave nella prestazione del commercialista o dello psicologo rispetto a quella del tributarista, del pedagogista o dell’informatico: eppure tutte le professioni citate sono regolate in modo sensibilmente diverso nel nostro sistema professionale, oppure (in alcuni casi) non sono regolate affatto.

Il terzo fondamentale fattore critico è l'inadeguatezza dell’attuale regolamentazione a trasmettere in modo corretto le informazioni rilevanti per il cliente/consumatore nel momento in cui sceglie il professionista e determina, di conseguenza, il livello qualitativo della relativa prestazione professionale.

La conseguenza di tali criticità è che la configurazione economica di tutti i nostri segmenti dei servizi professionali, a causa della legislazione vigente e delle dinamiche di cambiamento accennate, risulta particolarmente inefficiente. E questo perché le ampie diversità che esistono tra le differenti professioni si possono analizzare anche attraverso un’altra chiave di lettura: alcune professioni sono riuscite a consolidare posizioni di monopolio influendo in modo diretto o indiretto sul meccanismo legislativo. Altre invece hanno avuto meno successo nell'attività lobbistica ed operano pertanto in regimi esposti alla concorrenza non a causa di una diversità chiaramente osservabile nella necessità di una regolazione più o meno intensa dell'attività economica.

In realtà, se il nostro impianto normativo fosse direttamente funzionale alle reali esigenze di regolazione dei mercati, dall’analisi comparata dei diversi modelli di regolamentazione esistenti su base internazionale dovrebbe emergere una sostanziale uniformità degli assetti (il modello di regolamentazione “killer”) o, per converso, profonde distorsioni in quei Paesi dov’è in vigore un regime di minore livello di regolazione.

E invece, bisogna uscire dagli equivoci ideologici generati da informazioni incomplete e non approfondite. Da qualsiasi punto di vista si effettui l’analisi comparativa, infatti, emerge in modo lampante che non esiste un modello di regolamentazione uniforme e che la maggioranza degli Stati, compresi quelli anglosassoni, hanno un modello misto autorizzatorio/accreditatorio. Ancora: il mix medio tra i due sistemi che è possibile osservare sia su base UE che a livello internazionale è di circa 25% di regolazione attribuita al sistema autorizzatorio e di circa il 75% di regolazione accreditatoria (senza dimenticare che questa media è influenzata dal fatto che alcuni Paesi come il nostro hanno una suddivisione percentuale pari a 95/5).

Ma non basta: come dimostrano le principali analisi economiche (comprese quelle “ufficiali” dell’OCSE e della UE), non ci sono riscontri empirici sul decadimento della qualità della prestazione professionale in mercati meno regolati di quello italiano, ovvero regolati su base più concorrenziale: le rilevanti quote di mercato (con relativa soddisfazione della clientela) conquistate anche nel nostro Paese da soggetti professionali internazionali ad alta qualità delle prestazioni e provenienti da regimi con minore intensità di regolazione dimostrano piuttosto il contrario.

Usciamo dunque dalle ideologie: non esistono paesi anglosassoni che hanno il sistema associativo e paesi latini che hanno il sistema ordinistico, ma tutti quanti hanno un sistema misto, perché anche l’Italia ha gli elenchi di professionisti presso il Ministero delle Sviluppo Economico, gli elenchi presso le Camere di commercio, oppure professioni con l’esame di stato ma senza ordine come gli insegnanti ed i promotori finanziari. Il sistema è misto dappertutto, il mix è diverso da Paese a Paese. Oltretutto, di nuovo l’OCSE e la stessa UE (attraverso un’indagine commissionata all’Istituto di Studi Avanzati di Vienna) ci dicono che in realtà aumentare la pressione regolamentare attraverso il sistema autorizzatorio (ovvero quello che prevede il riconoscimento preventivo dei profili professionali) non accrescere i livelli di tutela ma genera solo rendite di posizione e monopoli.

E allora proviamo a fare un passo ulteriore: qual è l’alternativa al sistema autorizzatorio ed al riconoscimento preventivo dei singoli profili professionali? L’alternativa chiara e naturale è quella di riconoscere le associazioni. Le associazioni hanno questa capacità dinamica: raggruppano una serie di professionisti di un certo segmento professionale, si danno un “nomen”, un’attività professionale di riferimento importante per rendere trasparente (e si tratta di uno dei punti importanti di qualificazione del sistema associativo) il rapporto tra professionista e cliente. Se è vero che uno dei difetti del sistema attuale è la sostanziale impossibilità di compensare l’asimmetria informativa tra professionista e cliente (pubblicità solo informativa, scarsi provvedimenti disciplinari e soprattutto scarse informazioni su di essi, radiazioni difficilissime perché ci vuole una sentenza passata in giudicato, quindi dodici anni medi di processo), diventa fondamentale il ruolo, il nesso forte, il link fra associazioni e mercato, consumatori e clienti.

Ancora una volta, è importante uscire dagli equivoci: la verità è che abbiamo riscontrato che definire ex ante un profilo professionale:

a) non accresce i livelli di tutela;
b) genera rendite di posizione e monopoli;
c) e, soprattutto, aumentando la staticità, non consente al sistema economico di viaggiare allineato con le dinamiche evolutive dell’economia della conoscenza.

Fra l’altro, tra le varie argomentazioni distorsive del processo concorrenziale a cui ricorrono i difensori dello “status quo” quando si affronta il tema del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali, va sottolineata quella relativa al fatto di non considerare professione (con conseguente impossibilità di riconoscere le relative associazioni) un’attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione “tipica” delle professioni ordinistiche. Sulla base di tale impostazione “monopolistica”, non potrebbero essere riconosciute le associazioni afferenti ad attività individuate come “tipiche” (“qualificanti”, secondo un’altra definizione) sulla base degli ordinamenti di categoria delle professioni attualmente regolamentate.

Ma, riprendendo il ragionamento sulla staticità, il vero problema di fondo è che tali ordinamenti sono quelli che, nella maggior parte dei casi, hanno competenze ed attività definite per legge (e mai più cambiate) fra il 1913 ed i primi anni ‘40 (notai 1913, architetti ed ingegneri 1923, geometri e periti industriali 1929, avvocati 1933, medici, farmacisti, ostetriche e veterinari 1946, tanto per citarne alcune). Le attività tipiche sono pertanto quelle dove, nel tempo, si è più sviluppata una naturale competizione dei professionisti associativi verso i professionisti ordinistici, una competizione che è andata a riempire (sul piano competenziale e di mercato) quelli che possiamo definire gli spazi economici di specializzazione di quelle professioni.

Una concorrenza assolutamente lecita e non sleale, stanti le attuali disposizioni legislative e l’interpretazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale (418/96), la quale ha evidenziato come, all’interno delle professioni, l’attività si dispieghi in tante singole prestazioni che, pur facendo parte di quelle svolte da quella determinata professione, risultano diversamente protette:

a) alcune sono riservate e vietate ai non iscritti al relativo albo;
b) altre non sono coperte da riserva e possono essere svolte in piena libertà da chiunque, anche dai non iscritti agli ordini (secondo un processo voluto dal mercato e riconosciuto a tutti gli effetti valido e leale dalla nostra Corte “suprema”), potendo altresì costituire addirittura oggetto di attività imprenditoriale.

Se si restringesse la possibilità di riconoscere associazioni professionali sulla base del concetto di attività tipiche, si andrebbero a ridefinire, aumentandole in modo sostanziale, le riserve (normate o connesse) delle professioni protette, e si dimenticherebbe che la gran parte delle nuove professioni nasce sul mercato da un processo di diversificazione e specializzazione di professioni generaliste già esistenti. Si tratta di un approccio profondamente anticoncorrenziale perché, in tal modo, verrebbe impedita l’emersione di gran parte delle attuali (o future) associazioni professionali.

È questa la base di un’ulteriore riflessione: normare la possibilità di riconoscere le professioni prima delle associazioni significherebbe, analogamente a quanto già affermato per le attività tipiche, non poter offrire il riconoscimento a tutte le associazioni che hanno nel tempo sviluppato la propria professionalità negli spazi di specializzazione delle professioni già riconosciute. Un sistema che quasi sempre premia non la necessità di tutelare il cliente/consumatore rispetto alle asimmetrie informative che caratterizzano le prestazioni professionali, ma l’abilità lobbistica che alcune attività professionali hanno sviluppato ed esercitato nel tempo.

Tant’è che, anche nel sistema vigente, esistono molte professioni che sono state regolamentate nel tempo in totale o parziale sovrapposizione: a chiaro titolo d’esempio, si pensi alla famiglia delle professioni economiche (dottori commercialisti, ex ragionieri, consulenti del lavoro, revisori dei conti), alla famiglia delle professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) o a quella delle professioni agrotecniche (dottori agronomi, periti agrari, ecc.). Un fenomeno del tutto naturale quello della specializzazione e diversificazione qualitativa dell’offerta di professionalità.

Ma la domanda è: era necessario “proteggerle” tutte e rendere completamente statico il sistema? Oppure, come sembra chiaro dall’analisi storica, si tratta di stratificazioni “lobbistiche” successive? La risposta è, di nuovo, molto semplice e, come sempre, viene dal mercato. La domanda di professionalità sul mercato è, come detto, diversificata e la risposta dell’offerta di professionalità deve essere diversificata con una gamma di proposte ampia e variegata: professionisti di minor profilo, professionisti medi e professionisti super qualificati. E naturalmente devono esserci diversi livelli di prezzo e livelli chiari di identificazione. Per cui non è assolutamente vero, come afferma qualcuno, che il sistema associativo sarebbe un sistema di serie B: si tratta di un sistema diverso che rende merito della diversificazione e della specializzazione della domanda, tanto è vero che tra le associazioni del CoLAP ci sono tantissime associazioni che riguardano attività di iper specializzazione del sistema ordinistico.

A supporto di tale ragionamento, porto un esempio concreto: nel solito 1982, il periodico Time mise in copertina, al posto del cosiddetto “Uomo dell’anno”, il personal computer. Dentro la rivista era contenuto un articolo che recava questo titolo “Futuro radioso per i tecnici hardware: più di due milioni di posti nei prossimi due anni nel mondo”. Peccato che dopo due anni dall’articolo i tecnici hardware erano praticamente spariti dal mercato del lavoro perché l’industrializzazione del sistema di produzione dei PC aveva fatto sì che le schede madri degli stessi non si aggiustassero più ma venissero direttamente sostituite senza bisogno dell’intervento di personale specializzato.

Un’ulteriore prova di quanto sia importante non pre-identificare il profilo professionale. Oltretutto farlo significa dare spazio ad un sistema che in realtà è basato prevalentemente su una logica di interessi e non di produzione di benessere collettivo e generale. La domanda che ci si deve porre, ad esempio, è la seguente: la pre-identificazione del profilo degli amministratori di condominio sarebbe paragonabile in termini di logica di interessi a quella degli operatori shiatsu? Cosa potrebbe accadere? La spinta lobbistica e il fatturato complessivo degli amministratori (che, in altri tempi, sono arrivati quasi ad avere albo e ordine) farebbero merito sul riconoscimento di una professionalità diversa ma altrettanto utile e importante. È chiaro allora che non riconoscere preventivamente il profilo professionale tende a rendere molto più marginale il processo lobbistico.

Detto questo e, dunque, affermata la necessità di riconoscere preventivamente le associazioni professionali e non le professioni sottostanti, non dobbiamo dimenticare che è comunque importante e necessario arrivare ad un meccanismo di corretta identificazione delle attività. Non per regolamentarle ma per rendere più trasparente il segmento, diminuendo l’asimmetria informativa per evitare che qualcuno scorrettamente “giochi” sull’opacità della qualifica. In questo contesto, la strada maestra ci viene indicata dalla stessa UE la quale, anche nella Direttiva 35/06, non fa alcun riferimento alle professioni in sé, se non a quelle sette che hanno un’apposita direttiva settoriale: medici, farmacisti, ingegneri, avvocati, eccetera. Tutte le altre sono considerate unicamente sulla base di un profilo formativo: per cui a fronte di una certa formazione (gli allegati alla Direttiva sono chiari su questo punto) esiste una famiglia professionale, un ambito professionale basato su un percorso formativo e non una singola attività professionale di riferimento.

Ecco un altro equivoco da cui dobbiamo uscire: le professioni non sono un unicum indivisibile, ma sono fatte di tante singole attività di cui alcune sono comuni fra tante professioni (lo dicono sia la già citata Corte Costituzionale che TAR e Consiglio di Stato) tanto è vero che esistono attività riservate e non professioni riservate. Analogo ragionamento si può fare per le piattaforme comuni dell’art. 15 della Direttiva, ovvero l’origine all’art. 26 del Decreto Legislativo 206/2007. Le piattaforme comuni di cui all’art. 15 sono costituite da una serie di criteri che permettono (senza mai far riferimento al profilo professionale) di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali esistenti tra i requisiti di formazione degli Stati membri per quell’ambito professionale. Si parla sempre di formazione mai di attività professionale. È sempre un controllo ex post, mai ex ante.

Ancora una volta si tratta di contrapporre la dinamicità e la flessibilità alla staticità generata dal consolidamento normativo di un singolo profilo professionale ed alla logica della mera prevalenza dei gruppi di interesse. È un ulteriore argomento a favore del fatto che il meccanismo deve essere fondato sul riconoscimento delle associazioni e non delle professioni.

Quanto poi alla corretta individuazione dell’attività professionale, anche qui la UE ci offre la strada maestra: il Quadro Europeo delle Qualifiche (frutto del cd. processo di Bologna) dove attraverso la costruzione del Sistema Nazionale delle Qualifiche si prendono ex post una serie di qualifiche professionali e si inseriscono in una sorta di repertorio complessivo legandole a uno o più percorsi formativi coerenti con tale qualifica.

Attraverso tale meccanismo vanno ad emergerei altri due grandi convitati di pietra del processo di riforma delle professioni che non vengono quasi mai citati:

- il sistema accademico/universitario perché con il Quadro Europeo delle Qualifiche emerge il legame indissolubile tra qualifica professionale e percorso formativo;
- le Regioni che, pur non avendo potestà di individuazione normativa dei profili professionali (come hanno ribadito recenti sentenze della Corte Costituzionale) hanno in mano due grandi leve di governo del sistema: le risorse economiche sul mercato del lavoro e la formazione professionalizzante.

In conclusione, cinque sono le motivazioni principali per riconoscere le associazioni e non le professioni:

1. per combattere la staticità e non cristallizzare un processo evolutivo come quello derivante dall’economia della conoscenza che, invece, deve essere in grado di dare all’utente finale un punto di riferimento stabile nella scelta consapevole del professionista di cui avvalersi;
2. per dare al futuro sistema professionale riformato quella flessibilità che gli consenta di avere un orizzonte temporale stabile;
3. per non rafforzare le cosiddette riserve ombra. Quelle, cioè, che verrebbero generate dal non poter operare liberamente sulle attività non riservate. La recente sentenza del TAR sul ricorso avverso l’articolo 26 del d.lgs 206/07 aiuta molto da questo punto di vista perché ribadisce il concetto già affermato (e già ricordato in precedenza) della sentenza 418/96 della Corte Costituzionale;
4. per contrapporre la dinamicità e la flessibilità delle associazioni alla staticità generata dal consolidamento normativo. Il problema non è ricondurre un’attività ex post ad un profilo professionale. Il problema è scriverlo ex ante in una legge che sarà poi difficilissimo cambiare;
5. per applicare la concorrenza che ci richiede il diritto comunitario. Non dobbiamo dimenticare infatti che esiste una recentissima sentenza sempre della Corte Costituzionale (433/07) che afferma che tutti i professionisti (ordinistici e non) devono essere considerati, ai fini del diritto antitrust e della concorrenza, come imprese. Qualsiasi logica di pre-identificazione crea, secondo il diritto comunitario, una specie di cartello. Solo il sistema associativo con più associazioni che competono su base concorrenziale non crea lesioni al diritto della concorrenza sulla base del modello UE.

Una riflessione conclusiva. Credo che queste siano motivazioni importanti. In ogni caso proprio la lezione dell’economia della conoscenza ed il processo di condivisione della conoscenza ci insegna che dobbiamo essere umili anche rispetto a motivazioni che possono sembrare importanti. L’economia delle reti che si sta sviluppando in questa fase ci dice che la moltitudine fa più dei singoli, dell’elité. La rivoluzione del sistema associativo non è antagonismo “versus” il sistema ordinistico ma sinergia. E, come in tutte le grandi rivoluzioni di questa nuova fase, la leadership non è più delle elité come per le precedenti.

Le nuove rivoluzioni, i grandi successi dell’era del capitalismo intellettuale sono figlie di un nuovo concetto di competizione cooperativa, simbiotica in cui si vince (credo si possa dire finalmente) con il contributo di tutti.

titolo: Perché è necessario riconoscere le associazioni e non le professioni
autore/curatore: Angelo Deiana
argomento: Politica professionale
fonte: CoLAP
data di pubblicazione: 26/03/2009
keywords: associazioni professionali, riforma ordini professionali, doppio binario

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.