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Professioni. L'unità ritrovataUna prima lettura della legge “ Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” - Oggetto e definizioni - porta all’Articolo 1. Il primo articolo delle leggi delimita normalmente il campo d’applicazione, definisce l’oggetto e detta così, esplicitamente o implicitamente, i criteri interpretativi che si dovranno seguire nella lettura degli articoli che seguono. Il suo esame è quindi sempre di primario interesse.

In questo caso l’art 1 della legge in parola: “Oggetto e definizioni”, non solo ci fornisce quei dati ma ci dà anche la misura della grande rilevanza di questa normativa. è certamente l’articolo più importante dell’intera legge e ci porta ad una conclusione: finalmente l’ambito delle professioni in Italia è ricondotto ad unità, interamente normato e definito. Le professioni oggetto della legge, quelle non organizzate in ordini o collegi, sono infatti così definite: “ai fini della presente legge, per , di seguito denominata si intende l’attività economica, anche organizzata, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività o dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

La definizione dell’attività economica oggetto della legge, alla quale viene dato il nome di professione, come è evidente, è in realtà una definizione generale, che si attaglia anche alle professioni ordinistiche, a quelle per le quali sono previsti elenchi e alle professioni sanitarie. Individuare le attività oggetto della presente legge, attraverso questa definizione generale di professione, ricompone finalmente in Italia l’unità delle professioni stesse. Questa legge riconosce che tutte le attività economiche che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 1, sono professioni, anche se il loro esercizio è libero. Questa, che dovrebbe essere una ovvietà, in realtà è stata ed è tuttora osteggiata nel nostro Paese, con gravi danni alla sua economia.

Questa affermata unitarietà delle professioni, consentirà ai giovani di orientarsi nella scelta della professione da intraprendere, avendo davanti agli occhi l’intero quadro delle attività possibili, scegliendo solo in base alla propria indole e alle concrete possibilità di lavoro che le singole attività offrono. Darà dignità a tutti i professionisti.

L’art. 1, comma 3, prevede che i professionisti disciplinati da questa legge debbano fare espresso riferimento alla presente legge, “in ogni documento e rapporto scritto con il cliente”. Evidenziando così a quale disciplina normativa la propria attività sia soggetta. L’inadempimento a questo obbligo, continua la norma, “ rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”. E’ un altro punto molto importante e non solo ai fini della correttezza del rapporto professionale (come evidenzia la legge), ma perché attesta ulteriormente, che anche queste professioni sono normate, hanno cioè una disciplina alla quale attenersi e, quindi, sono legislativamente previste.

Nella burocratica mentalità italiana, questo è un punto fondamentale. I professionisti associativi da oggi opereranno in base a questa legge che li prevede e li disciplina, non più nel vuoto legislativo. Quel vuoto che tante volte (a torto) gli è stato contestato e che troppe volte ne ha fatto, agli occhi degli organi amministrativi, degli abusivi.

Come i professionisti ordinistici inseriscono a ragione, nella loro carta intestata, il titolo o il riferimento all’Ordine di appartenenza, così i professionisti associativi dovranno inserire i riferimenti a questa legge che li prevede, li disciplina e li riconosce come professionisti.

Infine, il comma 4 ribadisce che l’esercizio della professione è libero. è quindi preclusa qualsiasi interpretazione delle norme, che ponga limiti a questa libertà. Questa legge infatti non impone vincoli, non limita la libertà costituzionale di esercizio dell’attività economica, detta solo una disciplina generale che negli articoli successivi prevede la tutela dei consumatori e le diverse possibilità di aggregazione e di qualificazione per i professionisti stessi.

Sempre in linea generale lo stesso comma 4 detta i principi sui quali si deve fondare l’attività professionale: l’autonomia, la competenza e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. Sono principi importanti che tutti i professionisti dovranno fare propri e che devono costituire le linee guida della formazione e dell’aggiornamento permanente.

Infine lo stesso comma 4 elenca i principi che devono ispirare l’attività professionale: “rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.

L’art. 1 delinea così con chiarezza il profilo di questi soggetti, che senza albi, ordini, elenchi o altre autorizzazioni, sono egualmente e a pieno diritto, professionisti.

titolo: Professioni. L'unità ritrovata
autore/curatore: Giuseppe Montanini
argomento: Politica professionale
fonte: Il Giornale delle Partite IVA, Anno 5, Numero 25, Gennaio 2013, p. 20
data di pubblicazione: 18/01/2013
keywords: professioni non regolamentate, ddl 3270, riconoscimento associazioni professionali, professioni intellettuali

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