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Counseling Day 2023


 
Note a margine della sentenza del Tribunale di MilanoLa sentenza 10289/2011 del Tribunale di Milano è stata liberamente commentata e interpretata da alcuni membri del mondo della psicologia creando - a nostro avviso - molta confusione, forse con l'intento di generare un clima di preoccupazione e timore collettivo.

In primo luogo osserviamo che si tratta di una sentenza non definitiva, sentenza che è possibile impugnare attraverso il ricorso in appello (cioè il secondo grado di giudizio), a differenza, ad esempio, di quella pronunciata dal Tribunale di Lucca.

La sentenza si riferisce al rigetto di un ricorso proposto da un gruppo eterogeneo di professionisti (psicologi, medici, psicoterapeuti) e da alcune sigle della psicologia professionale avverso una delibera dell'Ordine degli psicologia della Lombardia, in merito all'applicazione dell'art. 21 del Codice Deontologico degli psicologi ed alla interpretazione dello stesso.

Brevemente, il citato articolo 21 è quello che dispone sanzioni disciplinari per tutti quegli psicologi che insegnano 'l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche'.

La sentenza e le vicende che hanno portato a questa pronuncia mostrano, a nostro avviso, la profonda spaccatura che sussiste nel mondo degli psicologi. La sentenza vede infatti, come ricorrenti principali, psicologi e psicoterapeuti. AssoCounseling, lo ricordiamo, ha firmato un intervento ad adiuvandum, cioè a sostegno dei ricorrenti che si sono schierati, sempre nel rispetto della normativa vigente, per la libertà di insegnamento.

Le prime sette pagine della sentenza sono dedicate a riportare le richieste dei ricorrenti e le argomentazioni della difesa. Senza entrare nel merito tecnico della sentenza desideriamo procedere, come è nostra abitudine, ad un commento sereno e pacato.

Occorre, in primo luogo, chiarire cosa non dice la sentenza: in nessuna parte della stessa si legge che 'il counseling torna in mano agli psicologi' (anche perché non c'è mai stato), né si dice che il 'counseling sia esercizio abusivo della professione di psicologo'.

Sappiamo che il nucleo della sentenza ruota intorno all'art.21 del codice deontologico degli psicologi: possono o no, gli psicologi iscritti all'Ordine, insegnare a non psicologi l'uso di strumenti tipici della professione?

La sentenza afferma che gli atti tipici della professione di psicologo, di cui alla Legge 56/1989 (Ordinamento della professione di psicologo), ricomprendono 'prevenzione', 'diagnosi', 'attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico', 'profili', 'test', 'colloqui psicologici' e questo, prosegue la sentenza, 'rende ragione ai limiti all'insegnamento dell'uso degli strumenti di conoscenza necessari a rendere le sopra identificate prestazioni'.

Quindi gli psicologi non potrebbero, secondo questa sentenza, insegnare a non psicologi quanto sopra elencato.

Questa è un'ulteriore affermazione di quello che il counselor non fa, cosa che i counselor sanno bene, come lo sanno gli psicologi e gli psicoterapeuti che insegnano nelle scuole di counseling.

La sentenza prosegue facendo poi confusione e sovrapponendo due profili professionali: psicologo e psicoterapeuta, la cui differenza è chiarissima e sulla quale non vi sono dubbi di sorta, nonché attribuendo allo psicologo una formazione che è appannaggio degli psicoterapeuti (siano essi medici o psicologi): ' […] laddove per la formazione dello psicologo in base alla L.56/89 è richiesta una laurea quinquennale in Psicologia, seguita dall'esame di stato, da un corso post universitario quadriennale. A questo va aggiunto il costo ed il tempo dell'analisi e della supervisione'.

Questo insegnamento faciliterebbe, secondo il Giudice, l'esercizio abusivo della professione di psicologo.

Le scuole di counseling non hanno certo lo scopo di far esercitare l'attività di psicologo o di psicoterapeuta. Si tratta di tre percorsi formativi differenti, cosa ormai chiara al mondo giuridico (vedi, ad esempio, la Sentenza 619/2010 del Tribunale di Lucca) e all'utenza in genere. Non lo è invece per alcuni psicologi che continuano a vedere il counseling come un acerrimo nemico.

Quindi la sentenza differenzia ancora una volta l'attività di counseling da quella di psicologo o psicoterapeuta, in quanto attività autonoma e quindi identificabile come attività a se stante.

Ancora: la sentenza individua la qualità della professione di psicologo anche in base ad uno specifico strumento conoscitivo, ovvero i test psicologici. Ma in nessuna scuola di counseling si insegnano i test psicologici.

Quindi, ancora una volta, l'informazione diffusa tende a creare confusione. La sentenza è un conflitto tra psicologi: tra coloro che hanno una visione miope e ristretta e coloro che credono nella libertà di insegnamento, nella interdisciplinarietà, nella diffusione culturale, nella formazione.

Sotto il piano più squisitamente politico-professionale, assistiamo per l'ennesima volta ad un tentativo di affermare principi lobbistico-corporativi camuffati da battaglia per i diritti e per la salvaguardia degli utenti.

Tentativo che, questa volta, cerca di colpire il counseling attraverso le scuole di formazione.

L'assioma è sempre lo stesso: il counseling inteso come professione non esiste, poiché il counseling nostrano non sarebbe nient'altro che una consulenza psicologica sotto mentite spoglie.

Dunque, non potendo arginare il fenomeno attraverso lo strumento dell'esposto per esercizio abusivo, si cerca di operare su un fronte diverso, ovvero cercare di vietare allo psicologo di insegnare all'interno delle scuole di counseling, partendo dal presupposto che siano stati proprio gli psicologi e le loro scuole di formazione a dare il via all'affaire counseling.

E, soprattutto, partendo dal presupposto che lo psicologo insegni solo tecniche psicologiche contribuendo alla formazione di futuri abusivi.

Come associazione professionale di categoria siamo vicini alla visione portata avanti dai ricorrenti, ovvero quella secondo cui la conoscenza della psicologia è un bene comune nonché valore aggiunto nelle formazioni di molte figure professionali.

Pur tuttavia non possiamo non notare di come questa sia, di fatto, una battaglia tutta interna alla categoria degli psicologi.

Alla fine, infatti, il counseling ne uscirà ancora una volta a testa alta poiché, se davvero l'Ordine intenderà portare avanti una sorta di 'tolleranza zero' nei confronti di quei colleghi che fanno formazione nella scuole di counseling, quelle stesse scuole si doteranno di strumenti diversi, e alla fine l'unica reale perdita sarà in termini di lavoro per gli psicologi.

Da una parte infatti lo psicologo potrà continuare ad insegnare le materie propedeutiche, quelli afferenti al piano della conoscenza della psicologia (psicologia generale, sociale, dell'età evolutiva, etc.) giacchè tali materie non insegnano né alcuna tecnica né alcun atto tipico né tanto meno alcun atto riservato. Sono quelle stesse materie che si insegnano nei licei socio-psico-pedagogici, nella facoltà di pedagogia, nei corsi di formazione professionale per operatore socio-assistenziale, etc.

Dall'altra invece, quelle materie afferenti alle così dette tecniche di counseling, banalmente verranno insegnate da altri: medici, per esempio (cosa che in parte avviene già ora), ma anche counselor o comunque altri professionisti ed esperti.

E questo, come opportunamente rilevato da altri, non farà altro che accelerare il processo di autonomizzazione del counseling, con conseguenze difficilmente prevedibili al momento.

A nostro avviso politicamente l'Ordine ne esce sconfitto un'altra volta: dall'anno della sua costituzione (1989) ad oggi, infatti, il counseling sarà l'ennesima professione affine alla psicologia ad essere svincolata dagli psicologi, come già avvenuto per la mediazione familiare, la pedagogia declinata nei suoi vari ambiti, la musicoterapia, il coaching, etc.

È possibile scaricare la sentenza integrale da questo link (PDF, 483 Kb).

titolo: Note a margine della sentenza del Tribunale di Milano
autore/curatore: Lucia Fani, Tommaso Valleri
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 28/09/2011
keywords: insegnamento, articolo 21, codice deontologico, opl, zerbetto, sentenza

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