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Counseling Day 2023


 
Ciò che colpisce maggiormente dei tanti (troppi) proclami che vengono fatti riguardo ad alcune presunte sentenze di condanna per esercizio abusivo, è la totale disinformazione nel migliore dei casi, la totale ignoranza delle basilari regole del diritto nel peggiore. Ogni qualvolta un Tribunale italiano emette una sentenza per esercizio abusivo della professione di psicologo inerente un professionista non regolamentato (psicoanalista, counselor, naturopata, pedagogista, etc.), ecco che i soliti noti fanno a gara a chi pubblica per primo la sentenza, accompagnandola da una parte da valutazioni davvero fantasiose (da un punto di vista giuridico), dall'altra da messaggi accompagnatori di pura propaganda politica.

Così, ad esempio, alcuni Ordini degli psicologi non perdono occasione per ribadire di quante persone abbiano denunciato per esercizio abusivo, di quanti procedimenti siano in corso, etc. Particolarmente attive in questo campo sono anche alcune associazioni di categoria di psicologia professionale. E poi, a mo' di cassa di risonanza, singoli professionisti che cercano di dare risalto ai summenzionati proclami attraverso i propri blog o siti web.

Credo che per tutti sia opportuno fare un po' di chiarezza.

Innanzitutto bisogna dire che, ad oggi, non vi è stata una sentenza di condanna passata in giudicato, ad eccezione di un paio di casi in cui le sentenze di primo grado sono diventate definitive in quanto gli imputati hanno deciso di non ricorrere in appello. Il motivo è semplice: pagare l'ammenda comminata dal Tribunale (qualche centinaio di euro) è più conveniente che sobbarcarsi i costi di un secondo grado di giudizio (avvocati, consulenti, etc.). E comunque queste due sentenze riguardano un naturopata (Emilia Romagna) ed uno psicoanalista (Toscana).

Abbiamo, al momento, o sentenze che sono ferme al primo grado di giudizio in attesa dell'appello o sentenze che hanno visto l'assoluzione degli imputati.

Rispetto alle condanne avute in primo grado è interessante notare di come non vi sia stata ad oggi una condanna che si sia basata sull'equazione 'esercitare il counseling = esercitare abusivamente la professione di psicologo'.

Cosa significa questo?

Una cosa molto semplice: le uniche persone condannate, sono state condannate perché il Tribunale ha rilevato che effettivamente stavano perpetrando un abuso, non perché - di fatto - l'esercizio del counseling sia di per sé un abuso.

Proviamo a chiarirci con un esempio: se un elettrauto viene condannato per esercizio abusivo della professione di psicologo, ciò non significa che tutti gli elettrauto sono abusivi, ma che quell'elettrauto in particolare ha abusato di un'altra professione. Cioè il Tribunale non stabilisce con una sentenza che da quel momento svolgere il mestiere di elettrauto sia un abuso di un'altra professione, ma che semplicemente l'abuso è stato compiuto da un singolo soggetto.

Questo è accaduto fino ad oggi nel nostro settore: mai un Tribunale ha stabilito che la professione di counseling sia di per sé preclusa ai non psicologi. Ma semplicemente che, in singole vicende, singoli soggetti sono stati ritenuti colpevoli. Se peraltro andiamo a leggere le varie sentenze (molte delle quali sono state da noi integralmente pubblicate) ci accorgiamo di come - in molti casi - la condanna ci stava davvero tutta!

Spesso infatti il Tribunale si è trovato di fronte a soggetti che, in assenza di un titolo specifico per esercitare una professione (medico o psicologo, ad esempio) non hanno trovato di meglio che definirsi 'counselor', questo perché il counseling non è una professione regolamentata e dunque non richiede il possesso di alcun titolo in particolare per esercitarla.

È il caso di quel sedicente counselor condannato a Milano. Sentenza sbandierata a più riprese da più soggetti (Ordini, associazioni, etc.) senza che questi si siano resi minimamente conto di come la sentenza - di fatto - legittimasse proprio l'attività di counseling!

La vicenda è nota: dopo una laurea in lettere e l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, l'imputato effettua una formazione ad orientamento psicoanalitico, un primo biennio a Milano tra il 1995 e il 1997 e un secondo biennio - sempre a Milano - in una nota scuola di gruppoanalisi tra il 1998 e il 1999.

Come si può vedere fino a questo momento, di counseling nemmeno l'ombra…

Successivamente decide di iscriversi alla facoltà di psicologia di Torino, si laurea nel 2005 e si iscrive all'Ordine degli psicologi nel 2006. I fatti oggetto di indagine risalgono al 2002, quando l'imputato non era ancora laureato in psicologia, ma risultava semplicemente iscritto alla facoltà. Cosa succede nel frattempo? Non potendo presentarsi professionalmente come psicologo (in quanto ancora non iscritto all'Ordine) decide di autodefinirsi counselor, secondo l'antico adagio che più o meno recita: 'siccome il counseling non è una professione regolamentata, chiunque la può esercitare'.

Dal dibattimento, dalle prove testimoniali e da quelle raccolte durante le indagini, emerge che l'imputato - con la complicità di un vero psicologo iscritto all'Ordine (sic!) - esercitava effettivamente non certo la professione di counselor, ma quella di psicologo (anzi, di psicoterapeuta, come specifica la Giudice).

Questo un passaggio della sentenza:
'L'istruttoria dibattimentale, però, ha dimostrato con evidenza che il lavoro di equipe svolto nei confronti di omissis e dei suoi genitori non è stato un intervento di counseling'.
Tanto che la Giudice - Annamaria Gatto della nona sezione penale del Tribunale di Milano - ha inserito nella sentenza un paio di definizioni dell'attività di counseling tese a dimostrare proprio che il counseling non è… un intervento psicologico!

Sempre dalla sentenza:
'Dalla letteratura in materia si rileva che le diversità tra psicoterapia e counseling nascono dal fatto che la prima opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente mentre il secondo è centrato sulla salutogenesi e volto alla prevenzione del disagio ed al recupero delle risorse necessarie per orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà'.
Singolare poi la presa in carico: il padre di omissis richiede espressamente un intervento terapeutico, il sedicente counselor acconsente senza minimamente spiegare che un counselor non effettua interventi psicoterapici. Lo psicologo, anch'egli imputato per correità (avranno pensato all'Ordine: quando si dice allevarsi le serpi in seno…), spiega durante il processo che la prassi del loro lavoro d'equipe prevede che il counselor faccia tre o quattro incontri. In dibattimento emerge che omissis vede il sedicente counselor per un anno con frequenza bisettimanale! Oh, d'altra parte la formazione era psicoanalitica…

Scrive la Giudice:
'Il numero, la frequenza delle sedute di omissis con il counselor sono già indicativi del fatto che l'intervento dell'imputato non era un counseling'.
In sostanza tutta l'impalcatura della sentenza tende a dimostrare che sì la professione di counseling esiste ed è autonoma rispetto a quella di psicologo, ma che nella fattispecie il sedicente counselor aveva commesso aubuso esercitando, di fatto, non attività di counseling.

Paradossalmente, ex post, vi sarebbero stati gli estremi per la costituzione di parte civile proprio da parte di un'associazione di counseling, che certamente si è vista lesa in quanto il sedicente counselor con la sua condotta ha screditato l'immagine dei counselor che onestamente svolgono il loro lavoro.

Ecco, che dire a questo punto? Che forse, prima di commentare una sentenza, la stessa andrebbe letta tutta, non solo dal P.Q.M. in poi…

titolo: A proposito dell'esercizio abusivo
autore/curatore: Tommaso Valleri
argomento: Professione
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 14/12/2009
keywords: Tommaso Valleri, sentenza, Francesco Massimo Abela, esercizio abusivo, counselor, psicologo, psicologi, counseling, psicologia

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