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Counseling Day 2024


 
Con la Sentenza n. 13020 del 17 novembre 2015, il TAR Lazio accoglie il ricorso presentato dal CNOP contro il Ministero dello Sviluppo Economico e contro il Ministero della Salute nei confronti di AssoCounseling, relativamente al fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva inserito AssoCounseling negli elenchi – tenuti dallo stesso Ministero – delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate ai sensi della Legge 4/2013.

La Sentenza è integralmente consultabile a questo indirizzo.

Apprezziamo l’inconsueta celerità con cui il TAR Lazio si è pronunciato in merito al ricorso, ma non possiamo nascondere che siamo stupefatti sul piano del diritto. La Sentenza infatti riporta spunti anche interessanti e sui quali, paradossalmente, ci troviamo in piena sintonia con i Giudici. Ad esempio quando gli stessi riportano che “il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria”. Ci viene da chiederci tuttavia chi abbia mai sostenuto il contrario e sulla base di quali evidenze ci viene contestata una posizione da noi mai assunta. Siamo i primi a concordare: il counseling non è attività sanitaria e non si occupa di disagio psichico.

Apprezziamo altresì le posizioni assunte dai due Ministeri, entrambi perfettamente in linea con la posizione di AssoCounseling, così come quelle di tutte le altre associazioni professionali di categoria che sono intervenute nel ricorso: AICo, ANCoRe, CNCP, REICO, SICOOl.

Cosa accade ora?

AssoCounseling ha già iniziato a preparare il ricorso al Consiglio di Stato. Al momento, per i professionisti, nulla cambia rispetto a prima.

È indubbio tuttavia che questa sentenza – ma ancor prima il fatto stesso che il CNOP abbia ricorso al TAR nei confronti di un’associazione professionale di categoria – apre una nuova fase nella dialettica politico-professionale sul counseling.

A questo punto lo scontro si è spostato davvero sul piano istituzionale.

Sarà nostra cura fin dai prossimi giorni aprire tavoli di discussione che coinvolgano non solo il mondo associativo del counseling, ma anche quello della psicologia professionale che non si riconosce nella posizione del CNOP: pensiamo ai tanti psicologi e psicoterapeuti iscritti alle associazioni di counseling e ai tanti psicologi e psicoterapeuti che formano i counselor e supervisionano la loro attività professionale. È arrivato il momento di prendere ufficialmente una posizione in merito.

Sarà nostra cura coinvolgere il mondo della formazione, accademica e non, all’interno del quale operano professionalità trasversali.

Sarà nostra cura, altresì, coinvolgere il mondo della politica e delle istituzioni, che a questo punto sarà chiamato a contribuire alla risoluzione di questa annosa questione, giacché il counseling professionale in Italia è una realtà consolidata e lo stesso non potrà senz’altro essere spazzato via da qualche colpo di coda vetero-corporativo.

Questa ennesima sfida che ci troviamo ad affrontare rappresenta da una parte la volontà di proseguire in un percorso di ammodernamento delle professioni iniziato nel 2013 con il varo della Legge 4 e dall’altra la tutela della libertà di tutti noi cittadini di poter scegliere consapevolmente il professionista a cui rivolgerci.

Siamo certi che in questo percorso non saremo soli, ma accompagnati da tutti coloro che, con diversi ruoli, da anni lavorano nel mondo del counseling e hanno contribuito allo sviluppo di questa professione.

Sarà nostra cura aggiornarvi sulle scelte politico-professionali, giuridiche e sulle posizioni assunte da tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo in questo percorso.

titolo: Il TAR Lazio accoglie il ricorso presentato dal CNOP
autore/curatore: Consiglio di Presidenza Nazionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 18/11/2015
tags: cnop, assocounseling, tar lazio, legge 4/2013

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