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Il 17 aprile 2012 la Camera dei Deputati ha approvato il testo “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Froner, Naccarato, Narducci, Rossa, Lulli, Brandolini, Fiano, Garavini, Ghizzoni, Gnocchi, Graziano, Marchioni, Martella, Miglioli, Motta, Nannicini, Ruminato, Sbrollini, Schirru, Tidei, Vico e Zumino (C.1934), Anna Teresa Formisano, (C.2077), Buttiglione, Barbieri, Bosi, Capitanio, Santolini, Catone, Compagnon, Occhiuto, Ria, Ruggeri e Volontà (C.3131), Della Vedova e Cazzola (C.3488), Quartini, Brandolini, Di Stanislao, Gnocchi, Laganà, Fortugno e Schirru (C.3917).
Il testo approvato è stato trasmesso al Senato dal Presidente della Camera in data 19 aprile 2012 ed è attualmente in attesa di essere esaminato dalle Commissioni competenti (rif. Senato ddl 3270).
Indubbiamente l’approvazione di questa proposta di legge da parte della Camera è un piccolo grande traguardo per tutte le professioni attualmente non regolamentate in Ordini o Collegi, per tutti gli operatori e per tutte le associazioni professionali di categoria.
Prima di commentare il testo, procediamo con un brevissimo excursus, che di certo sarà utile al lettore per inquadrare il contesto di riferimento.
In oltre dieci anni di tentativi (ricordiamo tra i tanti il Ddl Flick-Mirone del primo Governo Prodi, il Ddl Fassino del Governo Amato, il Ddl Mastella del secondo Governo Prodi, senza dimenticarci le innumerevoli proposte di legge sull’argomento) la Camera non aveva mai ricevuto in aula un testo da approvare! Tutti i testi si erano sempre arenati nelle Commissioni parlamentari.
La ragione presa a pretesto era relativa al ricondurre il riconoscimento delle professioni non regolamentate e delle associazioni di categoria all’interno di una più ampia riforma delle professioni, riforma che riguardava principalmente gli Ordini professionali e i loro assetti.
In sostanza, nel boicottare la riforma delle professioni da parte dei così detti poteri forti (Ordini professionali in primis raccolti sotto la sigla del CUP, Comitato Unitario delle Professioni), si è implicitamente boicottato quella parte della riforma che riguardava direttamente le associazioni professionali e le professioni non regolamentate. Elemento questo chiarissimo al CUP che, facendo buon viso a cattivo gioco, nel frattempo provava a contrastare gli assi portanti delle varie proposte di riforma direttamente nei Tribunali, interessando ora il TAR ora la Corte Costituzionale.
L’uovo di Colombo è stato suddividere in due diversi tronconi la riforma: da una parte quella delle professioni ordinate, dall’altra quella delle professioni non ordinate e delle associazioni professionali.
Negli ultimi due anni abbiamo assistito alla proposte di vari disegni di legge. Disegni che, grazie alla lungimiranza di alcuni Parlamentari e all’ottimo lavoro svolto nelle Commissioni antistanti la Camera (senza dimenticare il buon lavoro svolto dal Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, il CoLAP), sono stati poi unificati nel testo di legge appena passato.
L’approvazione è avvenuta con un ampio consenso parlamentare, consenso che peraltro era già stato raggiunto all’interno delle Commissioni. Uniche note stonate: l’astensione della Lega Nord e il voto contrario dell’Italia dei Valori.
È indubbio che il testo approvato sia frutto di una meticolosa opera di mediazione avvenuta tra i gruppi parlamentari, mediazione che ha coinvolto anche le nostre associazioni di categoria ed anche altre sigle.
Ed è altrettanto indubbio che la particolare situazione italiana di questi mesi (la forzata convivenza in maggioranza di PD, PDL e UDC) unitamente ad alcune spinte propulsive date dall’attuale esecutivo, abbiano contribuito ad agevolare e facilitare l’iter di approvazione da parte del primo dei due rami del nostro Parlamento.
Veniamo ora ad analizzare il testo così come è stato trasmesso al Senato e che, ricordo, potrebbe subire variazioni rispetto alle valutazioni che il secondo ramo del Parlamento è chiamato ad esprimere.
Il testo del disegno di legge si compone di undici articoli.
L’articolo 1 (Oggetto e definizioni) definisce l’ambito di applicazione della norma che, nel nostro caso, è riferito a tutte le professioni che non sono organizzate in Ordini o Collegi professionali.
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di lavoro a tempo parziale.
Un punto molto interessante di questo articolo – che ha visto un aspro dibattito sia nelle Commissioni sia in Aula – è che finalmente le professioni non organizzate vengono definite come attività economiche esercitate mediante il lavoro intellettuale. Dunque professioni intellettuali a tutti gli effetti, spezzando (e spazzando via) di fatto il monopolio che fino ad oggi attribuiva la patente di professione intellettuale alle sole professioni regolamentate.
Altro punto interessante è che la norma già in nuce prevede la possibilità che queste professioni siano esercitate nella forma di lavoro dipendente. Certo, considerando che ancora non esistono contratti collettivi nazionali di riferimento (CCNL), la strada è ancora lunga, ma da un punto di vista legislativo nulla osta a che un domani la nostra figura professionale, il counselor, possa aspirare ad essere assunta da un ente pubblico o privato.
L’articolo 2 (Associazioni professionali) introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il riferimento alle associazioni professionali: associazioni di natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva per la professione e su base volontaria.
Art. 2.
(Associazioni professionali)
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.
Ed è questa la vera novità e la vera svolta introdotta dal testo. Da una parte si ribadisce che l’esercizio delle professioni non regolamentate è libero e non vincolato, dall’altra si riconosce che più professionisti possano aggregarsi in forme rappresentative.
Come AssoCounseling siamo estremamente soddisfatti della formulazione di questo articolo (e dell’articolo 5, ad esso strettamente collegato), poiché finalmente vengono definiti nero su bianco i requisiti principali che dovrà avere un’associazione per definirsi “associazione professionale di categoria” e poter richiedere di comparire nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Criteri che in maniera più compiuta vengono elencati nell’articolo 5 del testo (Contenuti degli elementi informativi).
Da notare inoltre il riferimento (non sarà l’unico nel testo) al codice del consumo.
Il successivo articolo 3 (Forme aggregative delle associazioni) dà facoltà alle singole associazioni di riunirsi in forme aggregate come una federazione, ad esempio.
Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Anche questo è un grande traguardo: viene favorita la politica di aggregazione anziché quella di frammentazione. Associazioni similari, per tutelare e meglio promuovere interessi comuni, nonché per darsi una sorta di autoregolamentazione interna, possono aggregarsi e perseguire macro-obiettivi comuni.
Nel caso del counseling, ad esempio: la battaglia per la detraibilità della prestazioni di counseling, la rivisitazione della gestione separata dell’INPS, l’attribuzione di un codice ATECO specifico per l’attività e, soprattutto, la possibilità di effettuare una corretta divulgazione così da arginare alcuni fenomeni che, per ragioni puramente commerciali, vorrebbero raccontarci certe favole come quella che puoi diventare counselor in tre giorni.
Dunque potrebbe aprirsi, in un prossimo futuro, il seguente scenario: più associazioni di counseling convergono su alcuni criteri minimi (criteri formativi, trasparenza, correttezza, etc.) e, fermo restando il diritto (e dovere, aggiungo io) alla reciproca concorrenza, decidono di federarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Questa è infatti da sempre la politica di AssoCounseling nei confronti della professione, dei professionisti e delle loro associazioni di categoria. Cercare di arginare fenomeni di deterioramento della professione e favorire invece la convergenza tra le associazioni di counseling.
L’articolo 4 (Pubblicità delle associazioni professionali) introduce anch’esso alcune novità:
Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativi garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
Anche qui l’attenzione principale è rivolta ai diritti e alla tutela del consumatore: l’associazione è chiamata a promuovere se stessa ed i propri professionisti accreditati attraverso meccanismi di controllo (la cui responsabilità è demandata al rappresentante legale) tesi a verificare la veridicità e la coerenza delle informazioni pubblicizzate.
Ed eccoci arrivati all’articolo 5 (Contenuti degli elementi informativi):
Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi)
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione
e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.
Siamo davvero orgogliosi di poter dire che AssoCounseling ha di molto anticipato tale formulazione, strutturandosi nel pieno rispetto delle linee guida che poi sarebbero sfociate in questo disegno di legge.
Per le associazioni che non risponderanno ai criteri sopra elencati, si prevede che:
a) non potranno aspirare a comparire nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, e dunque beneficiare di pubblica visibilità sotto l’egida di un organismo istituzionale;
b) saranno chiamate a cambiare profondamente il proprio assetto e la modalità di relazionarsi con gli associati e con i consumatori, oltre che con gli altri competitors, e anche questo sarà un bene poiché innalzerà la qualità dei servizi offerti e contribuirà a fare chiarezza.
Questo inoltre consentirà una maggiore trasparenza e garanzia per gli utenti ed una corretta concorrenza tra associazioni.
Il successivo articolo 6 (Autoregolamentazione volontaria) introduce la possibilità per il professionista di auto-regolamentarsi attraverso le così dette norme tecniche UNI:
Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria)
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.
Cominciano subito col dire, onde liberare il campo da equivoci e giocare fin dall’inizio a carte scoperte – come siamo soliti fare – che guardiamo questo articolo con un certo sospetto ed anche con un po’ di perplessità.
Siamo consapevoli che l’inserimento di questo articolo nel testo di legge è frutto di una mediazione. Come associazione non siamo molto favorevoli all’adozione, da parte dei professionisti, dell’autoregolamentazione su base volontaria, almeno per come si sta prospettando in questo momento.
Fin da subito ci siamo resi conto che la norma UNI rischiava di prendere una deriva marcatamente commerciale, ed i nostri timori – purtroppo – si sono rivelati fondati con il passare del tempo.
Da una parte infatti assistiamo alla costituzione di società ad hoc con lo scopo di promuovere la certificazione UNI, dall’altra siamo non poco perplessi dopo aver scoperto che il referente per la norma UNI sul counseling non è un né un counselor né un esperto di counseling.
Come associazione cercheremo di interpellare le altre associazioni professionali per valutare il da farsi. Dal nostro punto di vista potrebbe essere utile costituire nel prossimo futuro un organismo di certificazione composto dalle stesse associazioni professionali (così come previsto dal successivo comma 1 dell’articolo 9), così da evitare che qualcuno si approfitti (e profitti) sulla norma tecnica UNI.
Su questo punto in particolare avremo modo di ritornare più avanti attraverso la pubblicazione di articoli specifici.
I successivi due articoli, il 7 (Sistema di attestazione) e l’8 (Validità dell’attestazione), individuano le linee guida relative al così detto “attestato di competenza”:
Art. 7.
(Sistema di attestazione)
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art. 8.
(Validità dell’attestazione)
1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
L’attestato di competenza (nel caso di AssoCounseling è il Certificato di Competenza Professionale in Counseling) è una particolare credenziale che attesta il possesso, da parte del professionista, di specifiche competenze nonché di una precisa assunzione di responsabilità – vigilata dall’associazione – da parte dello stesso nei confronti di alcuni precisi obblighi: l’aggiornamento permanente, la supervisione, il rispetto del codice deontologico, etc.
Inutile dire che come associazione siamo molto soddisfatti anche di questi due articoli, poiché vanno nella direzione di favorire la trasparenza nei confronti dei consumatori.
L’articolo 9 (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI) prevede la possibilità per le associazioni e le federazioni di professionisti di partecipare all’elaborazione delle norme UNI e dunque ai tavoli tecnici.
Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Come anticipato su questo punto avremo modo di tornare nello specifico.
Gli ultimi due articoli, l’articolo 10 e l’articolo 11, affidano la vigilanza sulla corretta applicazione del testo al Ministero dello Sviluppo Economico e garantiscono la copertura finanziaria generale all’applicazione del testo stesso.
Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dunque un altro punto interessante: il Ministero competente è quello dello Sviluppo Economico, certamente più neutrale e meno interessato rispetto al Ministero di Giustizia, Ministero che compariva in tutte le altre PdL come organo vigilante e che tutti sappiamo essere ben saldamente legato a poteri forti quali l’Ordine degli Avvocati e quello dei Notai (da sempre i due Ordini più restii alla riforma delle professioni).
Per concludere, non ci resta che attendere il parere delle Commissioni in Senato, nella speranza che il testo venga calendarizzato quanto prima per la discussione in aula e che lo stesso non venga stravolto rispetto alla stesura originaria.
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titolo: Una legge per le associazioni professionali
autore/curatore: Tommaso Valleri
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 15/05/2012
keywords: riforma professioni, riconoscimento associazioni professionali, colap, assocounseling
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